Statuto
Adottato ai sensi della Legge 3 agosto 1999, n. 265
Approvato con Delibera di C.C. n° 12 del 28 Marzo 2000
TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Art. 2. Stemma e Gonfalone
Ha la seguente blasonatura:
Arma: D'argento, alla testa di moro al naturale.
Segni esterni del Comune.
Gonfalone: drappo troncato di bianco e di nero, caricato dell'arma sopra
descritta.
E' vietato l'uso e la riproduzione dello stemma per fini commerciali o politici.
Per altri usi il Consiglio Comunale può disporre con proprio atto motivato
assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati.
Art. 3. Funzioni
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla
cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale,
non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla
Provincia.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della
programmazione provinciale, regionale e statale.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti
territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo
i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità,
efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.Un
apposito regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la
Regione gli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale
delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di
valorizzazione della persona umana.Il Comune gestisce il servizio elettorale,
dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro
servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Art. 4.Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi
i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e
di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure
stabilite dalla legge.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio successivamente all’esame da parte dell’Organo di controllo.Lo
statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede
Comunale.
Art. 5.
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e le
esercita nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle
norme statutarie. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e
agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere
tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in
vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di
deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da
effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di
approvazione.Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante
contestuale affissione di avviso all’albo pretorio. I regolamenti sono portati
a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne
mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 6.
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito
spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei
provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale
adempimento.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti
soggetti a pubblicazione.
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - Gli organi istituzionali
Capo II - Il
Consiglio
Art. 9. I Consiglieri
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le
funzioni senza vincolo di mandato.Le prerogative ed i diritti dei consiglieri
sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del
Consiglio. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e
degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso
le commissioni consiliari se costituite e singolarmente mediante interrogazioni,
interpellanze e mozioni.Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono
discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del
regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli
argomenti di natura amministrativa.Per l’esercizio delle proprie attribuzioni,
ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli
uffici comunali, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento
del mandato.
Art. 10. Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo
esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione
sull’attività e sulle iniziative del Comune.Ai gruppi delle minoranze
consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari,
ordinarie e speciali se costituite, aventi funzione di controllo e di garanzia,
individuate dal regolamento.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai
soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali di altri enti, nonché in tutte le commissioni anche a carattere
consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione
da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 11. Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco
nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi
entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.E’ presieduta
dal Sindaco , in caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in
via sostitutiva il Prefetto.Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea
procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.La seduta prosegue
con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della
composizione della Giunta, l’eventuale nomina delle commissioni consiliari
permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti
iscritti all’ordine del giorno.
Art. 12. Presidenza del Consiglio
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza del Sindaco,
la presidenza viene assunta dal vice Sindaco.
In caso di assenza del vice Sindaco, quando quest’ultima è persona esterna al
Consiglio, la Presidenza viene affidata al Consigliere che in sede di elezione
del Consiglio Comunale ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti ed, in
caso di parità, dal più anziano di età.
Art. 13.
Attribuzioni del Sindaco in qualità del Presidente del Consiglio
Il Sindaco in qualità del Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne
dirige i lavori;
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio;d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute
consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti
dell’ente.Il Sindaco in qualità del Presidente del Consiglio esercita le sue
funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei
diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 14.
Avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere
pubblicato all'albo pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei
Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sessioni
ordinarie;
b) almeno 3 giorni per le sedute straordinarie prima dell'adunanza;
c) Almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza.
Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile per il
computo dei termini. Per i Consiglieri non residenti è necessaria l'elezione di
domicilio nel Comune di Capitignano.
Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la
fissazione del giorno dell’adunanza.
Art. 15.
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal
Sindaco.
2. L'integrazione deve essere effettuata sempre dal Sindaco almeno 24 ore prima
dell'adunanza consiliare.
Art. 16. Linee programmatiche dell’azione di governo dell'ente Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso i singoli Consiglieri, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio stesso.La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata e comunque entro il 30 settembre di ogni anno.Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.
Art. 17.
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti
atti fondamentali:a) atti normativi
- Statuto dell’Ente e relative variazioni- regolamenti e relative variazioni,
salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria
potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e
pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le
autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in
dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi
espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli
organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini d) (soppresso).
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura
di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed
appalti- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in
altri atti fondamentali del consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del
consiglio
h) assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di
azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle
tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza
della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del
consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la
partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie
e regolamentari- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e
d’inchiesta) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente- approvazione o
reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o
sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 18
Commissioni Consiliari e loro attribuzioni
Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri
Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di Opposizione.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle
Commissioni sono disciplinate dall’apposito regolamento.La delibera di
istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al
proprio interno Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.Le
Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori,
organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed
economiche, per l’esame di specifici argomenti.Compito principale delle
Commissioni Permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del
Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo
stesso.Compito delle Commissioni Temporanee e di quelle Speciali è l’esame di
materie relativi a questioni di carattere particolare o generale individuate dal
Consiglio Comunale.
Art. 19.
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i
quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del
pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della
sfera privata delle persone.Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno
della metà dei consiglieri assegnati.Nelle sedute di seconda convocazione è
sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità
delle sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a
scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di
Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà
riportato il maggior numero di voti.
Art. 20.
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli
delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali se
costituite.
Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni
dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo
dell’efficienza decisionale.Il regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione
degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei
capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori
del Consiglio;d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità
sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri
assegnati;le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo
politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni
consiliari.
Art. 21.
Dimissioni dalla carica di Consigliere
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono indirizzate al rispettivo
Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto
e sono immediatamente efficaci.Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve
procedere alla surroga di Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si
debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
Capo III - Il Sindaco
Art. 22
Il Sindaco
Art. 23.
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine
del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.Sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti
gli organi comunali.Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della
disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni
interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel
territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze
degli utenti.Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell’utenza.Il Sindaco provvede alla
designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza
del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da
disposizioni normative.Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore
generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici
e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione,
secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto
assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio
atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.Il
Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse
con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei
piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo
disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e
provinciali attribuite o delegate al comune.
Art. 24.
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente
assente, impedito o sospeso dalla carica.
Art. 25.
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle
proprie attribuzioni.Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire
oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione
per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza
del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le
proprie funzioni e competenze.La delega può essere permanente o temporanea,
generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli
atti o procedimenti.
L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e
deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.La
potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il
Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le
proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella
di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse
dell’Amministrazione.Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al
Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare
determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.Tali incarichi non
costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un
procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad
efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 26.
Cessazione dalla carica di Sindaco e scioglimento del Consiglio Comunale
L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco
danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio
Comunale.Le dimissioni del Sindaco presentate al Consiglio, diventano efficaci
ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal
caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale
nomina di un Commissario.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice
Sindaco.
a) Il Consiglio Comunale viene sciolto quando compie atti contrari alla
Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per motivi di
ordine pubblico;
b) per cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al Protocollo dell’ente,
dalla metà più uno dei membri assegnati non computando a tal fine il Sindaco;
c) per riduzione del Consiglio Comunale per impossibilità di surroga
della metà dei propri componenti;
d) per mancata approvazione del bilancio;
e) per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art.
36 co. 4 del Decreto L.vo 77/95 e successive modificazioni.
Capo IV – La Giunta
Art. 27. Composizione della Giunta
Art. 28.
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio
della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo
politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.La
giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi
componenti, compreso il Sindaco.La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta
in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Il Sindaco sottoscrive il verbale delle sedute assieme al Segretario Comunale.
Art. 29.
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione
degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso
nei confronti del Consiglio.La Giunta compie gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario
comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo
statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 30.
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico
uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei
sostituti.La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al
venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima
seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Capo V - Norme comuni
Art. 31.
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche
con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne
informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di
scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 32.
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito,
presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.E’ fatto
altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a
favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità
per tutto il periodo di espletamento del mandato. I componenti della Giunta
aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono
astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia
privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali. Tutti gli amministratori
hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi
in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto
e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al
quarto grado.Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei
responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere
sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE
Capo I - Partecipazione e diritto all’informazione
Art. 33.
Libere forme associative
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e
gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi
scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini
all’amministrazione locale. A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità
riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di
contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di
iniziative comuni e coordinate ad altre forme di
incentivazione;
b) definisce le
forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione
dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi
consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati
appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività
promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da
gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
d) coinvolge le
associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di
iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di
collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare
la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente
norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i
cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività
delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei
bilanci.Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti,
sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni. L’albo è annualmente
aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento
amministrativo e la partecipazione.
Art. 34.
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 120 possono presentare al
Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti
nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina,
di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle
tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.Le
procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare,
nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate,
compresa l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò
si renda necessario.Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte
sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria
assistenza da parte degli uffici.
Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro
sessanta giorni dalla loro presentazione.Il Comune promuove forme di
consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati
argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini
interessati.
La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste
o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
Art. 35.
Referendum comunali
Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle
attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione
degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere
indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere
della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di
provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione,
già adottati dal Consiglio.Non sono ammessi referendum abrogativi di atti
politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui
cittadini.
I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del
Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o
su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle
liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.Il
Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva
sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie
suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione
definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo
Statuto e dalle norme regolamentari.Le consultazioni referendarie potranno
tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed
il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di
voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e
circoscrizionali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi
diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la
maggioranza dei consensi validamente espressi.Nei referendum abrogativi, l’approvazione
della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti
di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno
successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il
consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari
per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la
disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento
scaturito dalla consultazione.Nei referendum consultivi, il consiglio comunale
adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione
le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli
elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere
adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a
referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle
proposte di modifica od integrazione.Le modalità di presentazione dei quesiti
referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione
della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello
statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art. 36.
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
Il Comune esercita l’attività
amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.Le
norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio
- deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.In mancanza di termini
specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende
di trenta giorni.Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto
statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono
essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza
al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile
proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame
va presentato. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento
- a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti
giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire. TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Art.
38.
Incarichi ed indirizzi di gestione Art. 39 .Il Direttore Generale
Art. 40.
Il Segretario Comunale
Art. 41.
Gestione amministrativa Art. 43.
Le determinazioni ed i decreti Capo II - I servizi pubblici locali Art. 45.
Gestione dei servizi in forma associata TITOLO V - DIFENSORE CIVICO TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 48.
Demanio e patrimonio Art. 49.
Revisione economico-finanziaria
Art. 50.
Controllo di gestione e controllo di qualità TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE
L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità. I
cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di
accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal
regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso
o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o
i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo
allo svolgimento dell’attività amministrativa.
Capo I - L’organizzazione amministrativa
L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le
procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti
di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in
conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e
dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.Sono esclusi dalla
competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge
al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a
principi di professionalità e responsabilità.La struttura organizzativa si
articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in
ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato
esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e
quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle
funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie
consolidate dell’ente.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli
altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del
controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli
incarichi di responsabilità e le modalità di revoca degli incarichi
medesimi.Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del
personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire
la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’ente.
Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al
principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.Stabiliscono in atti
provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari,
gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa
e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità
per l’esercizio delle attribuzioni.Il Sindaco definisce e attribuisce ai
funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di
responsabilità degli uffici e dei servizi.
La responsabilità degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al
Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di
professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei
limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi.Gli incarichi di responsabilità degli Uffici e dei servizi hanno
durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del
Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi
previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.Il provvedimento di revoca è
assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le
modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.Il comune
può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni
amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita
convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività
gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegatoGli atti dei
responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o
revoca da parte del sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza
degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna
ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario "ad
acta" ove l’inerzia permanga ulteriormente.E’ in ogni caso fatta salva
l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del
funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di
revocare l’incarico di responsabilità ove ne ricorrano i presupposti.Fermo
restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire
efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i
rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per
inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra
causa.
E’ consentito all’Ente procedere alla nomina di un Direttore Generale previa
stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni associate raggiungano
15.000 abitanti.Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal
precedente comma 1, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite
dal Sindaco al Segretario Comunale. Tutte le funzioni ulteriori a quelle
previste dalla legge e dal presente Statuto vengono disciplinate nel Regolamento
degli Uffici e dei servizi.
Il Comune ha un Segretario titolare funzionario dipendente da apposita Agenzia
avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo
Nazionale dei Segretari Comunali.Il Segretario Comunale svolge compiti di
collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti
degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa, alle leggi, allo Statuto e dai regolamenti e tende alla ricerca
delle più opportune vie per garantire contemporaneamente la legalità e l’efficacia
dell’azione amministrativa.Nel caso in cui non venga nominato il Direttore
Generale, o che tale funzione non venga conferita al Segretario, quest’ultimo
svolge un ruolo attivo nell’organizzazione dell’Ente, ponendosi come momento
di sintesi, di alta direzione e coordinamento dell’attività amministrativa
gestionale affidata alla sfera burocratica, sovrintende e coordina le attività
dei responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto della loro autonomia e
delle loro competenze e attribuzioni.Il Segretario, inoltre,
a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio, della Giunta e della Conferenza dei Capi Gruppo e ne cura la
verbalizzazione;
b) (soppressa).
c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare
scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;d) collabora
con gli organi elettivi e burocratici mediante studi, consulenze, indirizzi,
ricerche e proposte operative in materia di gestione delle risorse umane ed
organizzazione delle strutture;
e) raccoglie ed elabora delle informazioni e dati di carattere normativo,
organizzativo etc. per metterli a disposizione dell’intera struttura
burocratica per il successivo utilizzo;f) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente,
scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari.La nomina avrà
durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il
Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del
mandato fino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima
di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco,
decorsi i quali il Segretario è confermato.
Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa
deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi di
categoria.
Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti gli atti di gestione per l’attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico, in particolare nelle materie di cui all’art. 6 comma 2 della legge
n° 127/97.Art. 42
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi
Oltre agli atti di gestione di cui all’articolo precedente, spettano ai
responsabili nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:a)
il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono
esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di
strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi
e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti
connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i
provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti
difensivi.Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono
essere esercitate dai dirigenti e funzionari dell’ente per delega solo nei
casi previsti dalla legge.
Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati, assumono la
denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le
disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome
di "decreti".
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione
o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione
di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da
questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque
giorni.Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per
dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.Tutti gli atti
del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati
unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la
materia e l’ufficio di provenienza.
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo
sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed
imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una
completa informazione.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra
quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura
del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di
collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale
interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed
aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità
economica e capacità imprenditoriale.Fatta salva la disciplina legislativa in
materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il
comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da
conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.La compartecipazione alla
spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo
conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando
agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.Anche in tale ipotesi il
gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi,
considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e
privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti,
aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale,
almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci
consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la
rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.
Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e
con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più
idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di
conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione
e la piena soddisfazione per gli utenti.Possono essere gestite in forma
associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici
comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e
per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio
di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare
con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di
attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.I
rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri
di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il
comune può partecipare a consorzi.Nelle convenzioni e negli atti costitutivi
degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti
strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti
aderenti.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti
costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del
consiglio comunale.
Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la
costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche
avvalersi dell’ufficio operante presso altri comuni.Il Difensore Civico
assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività
dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo
le procedure disciplinate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio
Comunale.Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli
atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità
previste dalla legge.
Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e
funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni,
organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.Il
Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai
funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti
e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l’espletamento
del mandato.
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza
pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione
di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione
dei servizi comunali.Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso
termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di
previsione per l’anno successivo.Il bilancio è corredato della relazione
previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che
evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo
e quella destinata agli investimenti.
La Giunta predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo
dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei
servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria
gestione e l’attuazione degli interventi programmati.Nel corso dell’esercizio
l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento
dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed
aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento
della spesa. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio
finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni
della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al
Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente,
accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in
rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede
previsionale e programmatica.I contenuti significativi e caratteristici del
bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della
partecipazione con adeguati mezzi informativi.
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla
destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli
enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della
valorizzazione e dell’utilità pubblica. I beni non impiegati per i fini
istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono
dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a
canoni tali da conseguire un’adeguata redditività. I beni comunali, mobili ed
immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità
alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità
patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato
dal Sindaco.Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha
altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al
patrimonio del Comune.
"Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione
del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione
del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime
suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati. Nell’esercizio
delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici
comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento
dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli
atti e dei documenti necessari.Il regolamento di contabilità definisce le
funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti
di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di
supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.Il regolamento
di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo,
le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi
irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi
elettivi e burocratici.Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture
logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti".
Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati,
nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è
istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità
disciplinate nel regolamento di contabilità.Per i servizi gestiti direttamente
dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve
essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo
le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione
organizzativa degli uffici e dei servizi.Per l’esercizio del controllo di
gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di
società ed organismi specializzati.Nei servizi erogati all’utenza il comune
definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina
indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.Il
livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con
gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è
costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione
all’Albo Pretorio dell’Ente