Giunta
ASSESSORI
DELEGHE
Pelosi Maurizio
Servizi sociali - cultura - sport
Sebastiani Bruno-vicesindaco
Personale
Cardelli Ernesto
Ambiente e controllo del Territorio
Ponzi Vinicio
Lavori pubblici -Urbanistica
Art. 27 dello Statuto. Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 Assessori, compreso il
Vice Sindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del
Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità a consigliere comunale.Possono essere nominati Assessori sia i
consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di
Assessore non e’ incompatibile con quella di Consigliere Comunale.Non possono
far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi,
ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti,
aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per
effetto della carica rivestita.La Giunta all’atto dell’insediamento esamina
le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.Gli
Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle
commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il
numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle
informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte
rivolte al Consiglio.Gli assessori comunque nominati non possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 28. Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio
della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo
politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.La
giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi
componenti, compreso il Sindaco.La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta
in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Il Sindaco sottoscrive il verbale delle sedute assieme al Segretario Comunale.
Art. 29. Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione
degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso
nei confronti del Consiglio.La Giunta compie gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario
comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo
statuto in materia di organizzazione e di personale.