Commissione Europea

 

La Commissione europea ha poteri di controllo, di iniziativa e di esecuzione.

La Commissione è:
organo esecutivo delle Comunità, anche se questa definizione appare troppo restrittiva,                                                         soprattutto in riferimento ai poteri attribuiti agli organi esecutivi di altre organizzazioni                                                   internazionali;
organo indipendente, in quanto i commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun gruppo di interesse esterno alle Comunità
organo collegiale, per cui tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso;
organo a tempo pieno, che si riunisce almeno una volta alla settimana; ciò tra l'altro giustifica l'incompatibilità prevista per i membri della Commissione con qualsiasi altra carica.

Va inoltre sottolineato che per il ruolo che essa svolge e per le sue caratteristiche di indipendenza rispetto ai governi degli Stati membri, la Commissione è l'istituzione delle Comunità europee che presenta più evidenti caratteri di originalità.

La Commissione è nominata attraverso una procedura che si articola in varie fasi:

i governi degli Stati membri designano, previa consultazione del Parlamento europeo che dovrà esprimersi a maggioranza semplice, la persona che sarà nominata Presidente della commissione;

i governi procedono poi alla designazione degli altri membri della Commissione in consultazione con il Presidente designato;

il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio così formato: dopodiché avrà luogo la nomina della Commissione nel suo complesso da parte dei governi, che agiscono di comune accordo.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro e non più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato. Anche se i trattati tacciono in tal senso, la prassi è che gli Stati maggiori accreditino due rappresentanti nella Commissione.
Attualmente la Commissione è formata da 20 membri. Due membri per la Francia, l'Italia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna e uno per gli altri Stati.
Il mandato dei Commissari dura cinque anni ed è rinnovabile.
Al suo interno la Commissione può nominare uno o due vicepresidenti.
I Commissari sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. Pertanto la Commissione (così come la Corte di Giustizia e il Parlamento e a differenza del Consiglio) è un organo formato da individui e non da rappresentanti degli Stati, ed agisce nell'esclusivo interesse della Comunità.
A conferma di tale indipendenza gioca il fatto che i membri della Commissione non possono essere rimossi né dai governi nazionali, né dal Consiglio. Un provvedimento in tal senso può essere preso solo dal Parlamento attraverso la cd. mozione di censura.
Infine, i membri della commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno che sia.
  I poteri della Commissione possono essere essenzialmente distinti in tre gruppi:
  alla commissione compete la funzione di proposta o di iniziativa normativa
  la Commissione vigila sull'esatta esecuzione dei Trattati (funzione esecutiva)
  la Commissione rappresenta le Comunità sia all'interno degli Stati membri, sia nelle relazioni esterne.

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