L'Autocertificazione
La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis), modificata ed integrata con
la legge 16 giugno 1998 n. 191, al fine di agevolare e di snellire il rapporto
tra i cittadini e le Amministrazioni pubbliche, ha introdotto una serie di
misure semplificative in materia di validità dei certificati,
autocertificazioni, denunce di nascita, ecc.
Successivamente, con DPR 20 ottobre 1998, n. 403, è stato varato il Regolamento
di Attuazione dei primi tre articoli della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il Regolamento approvato estende notevolmente l'uso dell'autocertificazione e
rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una drastica riduzione dei casi
in cui è necessario presentare certificati alle Amministrazioni pubbliche.
Ogni cittadino ha la possibilità di presentare, in sostituzione dei
certificati, una dichiarazione personale attestante i dati contenuti nei
certificati.
Queste dichiarazioni possono essere presentate direttamente, tramite altra
persona, oppure inviate per posta.
L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con una qualsiasi Pubblica
Amministrazione (Comune, ASL, INPS, ecc.) o con qualsiasi concessionario o
gestore di un pubblico servizio (ENEL, TELECOM, Poste, ecc.).
L'autocertificazione non può essere usata nei rapporti con soggetti privati o
per la presentazione di atti e documenti all'Autorità Giudiziaria.
NOTA BENE:
LA FIRMA NON VA AUTENTICATA
NON VA APPLICATA NESSUNA MARCA DA BOLLO
LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE CONTENUTA NELLA DOMANDA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUISCE IL CERTIFICATO CORRISPONDENTE ED HA LA STESSA
VALIDITÀ TEMPORALE.
MODULISTICA
1 CERTIFICATO DI NASCITA
2 CERTIFICATO DI RESIDENZA
3 CERTIFICATO DI CITTADINANZA
4 CERTIFICATO DEI DIRITTI POLITICI
5 STATO CIVILE
6 STATO DI FAMIGLIA
7 ESISTENZA IN VITA
8 NASCITA DEL FIGLIO
9 CERTIFICATO DI MORTE
10 POSIZIONE AGLI EFFETTI DEGLI OBBLIGHI MILITARI
11 ISCRIZIONI IN ALBI O ELENCHI TENUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
12 CERTIFICATO PLURIMO